Il
termine di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento per la tutela
giurisdizionale dei dipendenti della Camera, approvato con Decreto del
Presidente della Camera 16 maggio 1988, n. 420, come modificato, da
ultimo, con Decreto del Presidente della Camera 11 marzo 1997, n. 441,
per il deposito di ricorsi avverso atti della procedura concorsuale,
decorre dalla data di ricezione della comunicazione inviata
dall'Amministrazione, ovvero dalla data di pubblicazione all'albo del
Servizio del personale degli elenchi degli ammessi, nei casi previsti
dal presente regolamento o dal bando.